Assegno di integrazione salariale, cambiano le regole per ottenerlo

Nella nuova circolare Inps vengono elencate regole, durata, contributi e modalità operative per l' assegno erogato dal Fondo bilaterale delle attività professionali

Pubblicato: 12 Giugno 2025 11:56

Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

Nuove istruzioni per quanto riguarda l’assegno di integrazione salariale introdotto dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, riformato in conformità alla disciplina degli ammortizzatori sociali (D.lgs. 148/2015) e aggiornato dal D.I. del 21 maggio 2024.

Come fare domanda

Le nuove regole sono contenute nella circolare n. 99. La norma, entrata in vigore il 24 luglio 2024, estende la platea dei destinatari e le tutele a favore di lavoratori e imprese, semplifica le procedure di accesso e standardizza le modalità di dichiarazione nel flusso Uniemens.

Sono tenuti al versamento e possono accedere al Fondo i datori di lavoro operanti nel settore delle attività professionali che, nel semestre antecedente la presentazione della domanda, abbiano impiegato almeno un lavoratore subordinato. Possono beneficiare dell’assegno tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, purché in possesso di un’anzianità lavorativa minima di 30 giorni presso l’azienda. Restano esclusi i dirigenti.

I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

Come accedere al Fondo

Le causali che consentono l’accesso al Fondo coincidono con quelle previste per gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari. Si tratta, in particolare, di eventi oggettivamente non evitabili, situazioni di crisi aziendale, riorganizzazioni e contratti di solidarietà.

La durata massima dell’intervento varia in funzione della dimensione aziendale e della tipologia di causale. Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, l’assegno può essere riconosciuto per un massimo di 26 settimane nell’arco di un biennio mobile, sia per causali ordinarie sia straordinarie.

Per le aziende con più di 15 dipendenti, il limite resta di 26 settimane in un biennio mobile per gli interventi ordinari. Diversamente, in caso di riorganizzazione o processi di transizione, la durata massima è pari a 24 mesi in un quinquennio. Nelle situazioni di crisi aziendale, il trattamento può essere concesso per un massimo di 12 mesi in un quinquennio, mentre nei contratti di solidarietà il limite è esteso a 36 mesi nello stesso arco temporale.

Come avvengono i pagamenti

I datori di lavoro sono tenuti al versamento di una contribuzione ordinaria e, in caso di effettivo ricorso al Fondo, anche di una contribuzione addizionale pari al 4%. L’aliquota ordinaria varia in funzione della media dei dipendenti occupati nel semestre di riferimento. In particolare:

È inoltre previsto l’obbligo di informativa sindacale preventiva. In assenza della documentazione attestante tale adempimento, è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva. Nel caso specifico di accesso agli interventi per contratto di solidarietà, è richiesto un accordo sindacale che indichi nominativamente i lavoratori coinvolti.

Assegno in arrivo dal datore o dall’Inps

Il pagamento dell’assegno può avvenire secondo due modalità:

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963