Bagarinaggio, il secondary ticketing è reato?

C’è chi fa la fila per ore sui portali ufficiali, e chi si imbatte negli stessi biglietti a prezzi raddoppiati. Per evitare le sanzioni del secondary ticketing, rivendi solo a prezzo nominale e tramite piattaforme autorizzate. Oltre certi margini, scatta il bagarinaggio.

Pubblicato: 16 Giugno 2025 17:11

Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

L’estate 2025 si è appena affacciata, ed è ripartita la stagione degli eventi live. Dua Lipa ha registrato il sold- out in meno di un giorno per la data milanese degli I- Days; Billie Eilish ha riempito l’Unipol Arena di Bologna l’8 giugno; Elodie continua a collezionare tutto esaurito nei palazzetti italiani. La domanda è altissima, l’offerta limitata. E come ogni anno, con l’aumento delle richieste torna il bagarinaggio, in forme sempre più digitali e strutturate.

Che cos’è il bagarinaggio o secondary ticketing?

Il termine “bagarinaggio” o secondary ticketing indica la rivendita non autorizzata di biglietti acquistati tramite canali primari autorizzati (punti vendita fisici/box offices, siti ufficiali, siti di rivendita primari) con prezzo maggiorato. Dal punto di vista giuridico, il fenomeno non ha una definizione nel codice penale e si configura come un illecito amministrativo ai sensi della l. n. 232/2016.

In concreto, si parla di bagarinaggio se:

Una persona acquista uno o più tagliandi destinati a un evento – sportivo, musicale o culturale – con l’intento di rivenderli a prezzo superiore rispetto a quello iniziale, sfruttando spesso canali digitali.”

Tale pratica alimenta il mercato secondario dei biglietti, distinto da quello primario, dove vendono gli organizzatori e le piattaforme ufficiali.

Nel mercato primario è l’organizzatore o un rivenditore autorizzato a fissare prezzo e condizioni. Invece, nel mercato secondario i bagarini stabiliscono liberamente i margini di guadagno, spesso ben al di là del valore nominale del biglietto. Qui entra in gioco la ticketing automation, vale a dire l’uso di software che automatizzano l’acquisto massivo, come i bot per la vendita biglietti capaci di centinaia di richieste al secondo.

Il confine tra chi agisce con un approccio occasionale – un utente che cede un biglietto che non può usare – e il bagarino professionale è sottile: la differenza sta nell’organizzazione sistematica, nell’uso di bot e nella frequenza dell’attività.

Se un soggetto acquista un biglietto per un concerto a 75 € e, impossibilitato a partecipare, lo rivende su un sito allo stesso prezzo: in assenza di finalità speculative e con cessione singola, la condotta è lecita. Se il biglietto viene ceduto a 100 €, pur con margine contenuto, si entra in una zona grigia: l’autorità potrebbe valutare caso per caso la natura occasionale o sistematica dell’attività. Invece, chi usa dei bot per acquisire centinaia di biglietti da 50 €, rivendendoli stabilmente a 150–200 € su piattaforme non autorizzate, è punibile, integrando bagarinaggio digitale.

È reato vendere biglietti a prezzo maggiorato?

Lo Stato non manda in galera chi specula, ma applica multe salate. La ratio è chiara: tutelare i consumatori senza criminalizzare chi cede per necessità il biglietto che non può usare.

Il quadro non è privo di zone grigie. Infatti, l’indirizzo degli organi di vigilanza è volto a contrastare il secondary ticketing abusivo.

La Cassazione ha chiarito che per configurare reato occorrerebbe una norma penale ad hoc non potendosi neanche invocare la frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), perché impropria (Cass. Civ. sent. n.28084/2020). Tale impostazione ha trovato conferme anche in altre pronunce, dove si esclude l’applicabilità analogica delle norme penali (Cass. pen. sent. 12047/2021). Tuttavia, il proliferare dei bot ha spinto l’AGCOM e il legislatore a inasprire le sanzioni pecuniarie e a prevedere, in casi gravi, l’oscuramento del sito web.

Fino a che punto può l’utente privato rivendere un biglietto senza scatenare sospetti? Oppure, quando piattaforme internazionali semplificano la compravendita, diventano corresponsabili? Inoltre, alcune clausole contrattuali delle piattaforme ufficiali possono diventare vessatorie se impediscono ai consumatori di esercitare perfino una semplice cessione senza profitto.

“Ad esempio, un venditore occasionale che cede un biglietto gratis o a un costo simbolico non rischia sanzioni, ma se il prezzo supera la soglia indicativa – come nel caso di biglietti venduti su FlyerX all’80 % in più – rischia una multa fino a 10.000 €. Se poi la pratica include uso sistematico di bot, il conto salta: qui entra in gioco la l. n. 232/2016 che prevede sanzioni da 5.000 a 180.000 €.”

Chi rischia: sanzioni per bagarini e compratori

Chi vende ticket a valore superiore a quello nominale si trova a fronteggiare ammende variabili, che vanno da 2.500 € a 10.000 €, applicabili tanto agli eventi sportivi quanto culturali.

Per i venditori che impiegano strumenti tecnologici sofisticati – i cosiddetti bot per la vendita biglietti – la sanzione ammonta da 5.000 € fino a 180.000 € (art. 1, co. 545 l. n. 232/2016). Occorre sottolineare che le sanzioni più gravi sono quelle applicabili se l’intervento automatizzato è massivo o sistematico, tanto da richiedere l’intervento dell’AGCOM, con l’eventualità di oscuramento dei siti web coinvolti.

Non solo i venditori: anche chi acquista può trovarsi intrappolato nella macchina sanzionatoria. Se l’acquirente compra un biglietto falso, non originale o contraffatto, si può configurare responsabilità per ricettazione ex art. 648 c.p. Se invece l’acquisto è fatto da un consumatore ignaro, la norma non prevede sanzioni, in quanto è tutelata la posizione di chi non ha elementi di consapevolezza dell’illiceità. Tuttavia, il legislatore intende mettere in guardia l’utente: se l’acquisto supera un certo margine (ad esempio, biglietto comprato al triplo del prezzo ufficiale), può emergere l’intenzionalità – o peggio, il sospetto – di favoreggiamento al bagarinaggio.

Infine, emergono profili di responsabilità complementari, come la responsabilità amministrativa degli enti organizzatori o concessionari che consentono la creazione di un mercato secondario privo di controllo.

Le novità normative: la stretta del 2025

Il Decreto Bollette 2025, ha introdotto delle misure anti-bagarinaggio digitale: non più soltanto multe, ma la possibilità di oscurare i siti coinvolti nel secondary ticketing che non saldano sanzioni per almeno un milione di euro. È un segnale chiaro: il legislatore intende colpire il sistema che rende possibile la speculazione di massa.

Parallelamente, si afferma l’idea del biglietto nominale. Estendere l’obbligo di identificazione del titolare – già sperimentato per eventi sportivi – serve a scoraggiare la rivendita professionale e a contrastare l’uso di bot. L’impatto per l’utente occasionale è minimo, ma per chi utilizza i bot la stretta normativa si traduce in sanzioni pesantissime, fino all’oscuramento del sito e alla segnalazione alla Guardia di Finanza.

In questo senso, la piattaforma Viagogo, multata per circa 23,5 milioni di euro dall’AGCOM per violazioni legate al secondary ticketing, si è vista cancellare centinaia di inserzioni irregolari e costretta a rimborsare gli utenti. Non è un caso isolato: AGCOM e GdF hanno individuato nel 2023 decine di rivenditori seriali che usavano bot per accaparrarsi biglietti con prezzi moltiplicati fino a dieci volte.

Occorre dunque prestare attenzione. Infatti, chi cerca biglietti online spesso digita su Google solo il nome dell’artista, la data o il nome dell’evento, senza passare dal sito ufficiale. Così facendo, può finire su siti non autorizzati di rivendita. Rispetto ai canali ufficiali, questi siti si riconoscono perché non mostrano il prezzo nominale in modo chiaro; usano messaggi che spingono all’acquisto rapido, come countdown o notifiche su altri utenti interessati; propongono prezzi nettamente più alti del valore reale. Il consiglio è confrontare sempre con i portali ufficiali prima di procedere.

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