Accessibility Act in vigore dal 28 giugno 2025: cosa cambia e quali sono i prodotti coinvolti

La direttiva si applica solo ai prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Quali sono i soggetti coinvolti, i servizi e le deroghe

Pubblicato: 29 Maggio 2025 15:05

Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Lo European Accessibility Act (EAA) è la direttiva europea che riguarda l’accessibilità digitale, ovvero i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi a favore delle persone con disabilità. L’EAA  costituisce uno dei pilastri operativi attuativi della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, predisposta dalla Commissione europea, nel 2021, per migliorare la vita delle persone con disabilità nell’ambito di un ecosistema senza barriere e privo di discriminazioni, eliminando i fattori di esclusione sociale e povertà e promuovendo condizioni effettive di uguaglianza, partecipazione e pari opportunità in conformità al Pilastro europeo dei diritti sociali.

Lo scopo dell’Accessibility Act

Lo scopo dell’Accessibility act è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, mediante l’elaborazione di un corpus di regole uniformi e omogenee in materia di accessibilità invocabili per la fornitura di qualsivoglia prodotto e servizio immesso sul mercato, onde evitare un’eccessiva frammentazione di legislazioni divergenti adottate dai singoli Stati membri.

Inoltre, è fondamentale ampliare la diffusione di prodotti accessibili ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di determinati altri prodotti e servizi, per far sì che la società in cui viviamo sia sempre più inclusiva e faciliti la vita indipendente delle persone con disabilità.

I prodotti e servizi immessi sul mercato prima e dopo il 28 giugno 2025

La Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo, emanata il 17 aprile 2019, e recepita dall’Italia a Maggio 2022 per entrare in vigore il 28 giugno 2025, riguarda tutti gli operatori economici e tutti i prodotti e i servizi digitali, in particolar modo i siti web e la comunicazione digitale.

L’European Accessibility Act pone stringenti obblighi a carico di

La dichiarazione di conformità Ue, predisposta seguendo gli elementi specificati nell’allegato IV, deve essere costantemente aggiornata (ex art. 16).

La direttiva si applica solo ai prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Questo vuol dire che non sono coinvolte le versioni in uso di applicativi o servizi già erogati in continuità, purché non abbiano subito modifiche sostanziali.

Quest’ultimo passaggio viene esplicitato con più evidenza dal decreto di recepimento italiano dove viene specificato, tra l’altro, che lo European Accessibility Act “non si applica a contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.”

Chi sono le microimprese e le PMI per l’Accessibility Act. Alcune deroghe

Gli unici operatori economici che possono derogare completamente all’applicazione della direttiva sono le microimprese, mentre le PMI, quindi, le Piccole e Medie Imprese, possono derogare solo invocando l’onere sproporzionato.

L’articolo 3 dell’Accessibility Act definisce

L’articolo 14 definisce cosa si intende per onere sproporzionato. Ovvero i casi in cui i costi per rendere accessibile un prodotto o servizio siano tali da renderne antieconomica la produzione, la distribuzione o la vendita. La deroga è valida anche quando l’applicazione di tutte le norme di accessibilità comporti uno stravolgimento sostanziale della natura di un prodotto o di un servizio per renderlo accessibile.

L’onere sproporzionato va documentato e la relativa documentazione conservata per un periodo non inferiore a 5 anni. La valutazione deve essere rinnovata quando il servizio è modificato, quando è richiesto dall’autorità di controllo e in ogni caso ogni 5 anni.

 

I prodotti e i servizi coinvolti nell’Accessibility Act

L’accessibilità dei prodotti immessi sul mercato o rilasciati a partire dal 28 giugno 2025 riguarda nello specifico:

In termini di servizi la direttiva si applica a:

Con l’Accessibility Act cosa cambia?

La legge n. 4 del 2004 o Legge Stanca, attualmente in vigore, è applicabile per i siti web e i contenuti digitali erogati dalle Pubbliche Amministrazione e dalle aziende private con un fatturato superiore ai 500milioni di euro/anno.

In particolare, per i soggetti indicati:

I requisiti di accessibilità

I prodotti devono essere progettati e realizzati in modo da ottimizzarne l’uso prevedibile da parte di persone con disabilità e devono essere accompagnati, se possibile, da indicazione al loro interno o su di essi, da informazioni accessibili sul loro funzionamento e sulle loro caratteristiche di accessibilità.

L’articolo 3 della Direttiva definisce persone con disabilità

“coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”.

Requisiti relativi alla fornitura di informazioni

Le informazioni sull’uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze) devono essere:

Le istruzioni per l’uso del prodotto, qualora non riportate sul prodotto stesso, ma rese disponibili durante l’uso del prodotto o mediante altri mezzi come un sito web, comprese le funzioni di accessibilità del prodotto, le modalità per la loro attivazione e la loro interoperabilità con le soluzioni assistive, devono essere disponibili pubblicamente quando il prodotto è immesso sul mercato e devono:

Requisiti per la progettazione interfaccia utente e funzionalità

Il prodotto, compresa la sua interfaccia utente, presenta caratteristiche, elementi e funzioni che consentono alle persone con disabilità l’accesso, la percezione, l’utilizzo, la comprensione e il comando del prodotto facendo in modo che:

Il prodotto:

I terminali self-service

I terminali self-service:

Requisiti generali di accessibilità relativi ai servizi

La fornitura dei servizi, al fine di ottimizzarne l’uso prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio e, nel caso in cui siano utilizzati prodotti nella fornitura del servizio, al suo collegamento con tali prodotti, nonché informazioni sulle loro caratteristiche di accessibilità e sull’interoperabilità con le strutture e i dispositivi assistivi:

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