Casa in costruzione: è una compravendita o un appalto?

L'acquisto di un immobile in costruzione è una vendita di cosa futura o un appalto? Dipende dagli accordi tra acquirente e ditta costruttrice

Pubblicato: 12 Giugno 2025 07:00

Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

L’acquisto di un immobile in costruzione è una situazione ricorrente nel mercato immobiliare, ma dal punto di vista giuridico può assumere forme contrattuali diverse. A seconda delle modalità con cui l’accordo viene strutturato, si può parlare di:

La distinzione non è solo teorica, ma ha importanti conseguenze in termini di responsabilità, garanzie e tutela dell’acquirente. Vediamo, quindi, quando si configura una compravendita e quando invece un appalto, con esempi concreti e richiami alla giurisprudenza.

Quali sono le differenze tra compravendita e appalto

Per comprendere in quale fattispecie rientra l’acquisto di un immobile in costruzione, è essenziale chiarire cosa si intende per contratto di compravendita e cosa per appalto.

Secondo l’articolo 1470 del Codice Civile, la compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo.

Quando l’oggetto del contratto è un immobile in costruzione, si parla di vendita di cosa futura, ammessa ai sensi dell’art. 1472 del Codice Civile. In base a tale norma l’acquisto della proprietà si verifica non appena il bene viene ad esistenza.

L’articolo 1655 definisce l’appalto come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Si tratta quindi di un contratto di esecuzione di un’opera, nel quale il committente non acquista un bene già pronto, ma affida a un soggetto (l’appaltatore) la realizzazione dell’immobile.

Immobile in costruzione: quando è una compravendita

La vendita di un immobile in costruzione si configura come compravendita di cosa futura quando il venditore, che può essere il costruttore stesso, trasferisce la proprietà di un bene ancora inesistente. Si ha dunque un’attribuzione patrimoniale di un bene che, nel momento di conclusione dell’accordo, ancora non esiste.

Siamo in presenza di un contratto aleatorio per cui il compratore si assume il rischio che la cosa non venga ad esistenza in futuro, obbligandosi comunque al pagamento del prezzo. In questo caso l’acquirente non interviene nella fase costruttiva, se non eventualmente per scelte marginali (ad esempio materiali, finiture).

Facciamo un esempio pratico: una società immobiliare proprietaria di un terreno avvia la costruzione di un edificio residenziale e stipula con gli acquirenti dei contratti di vendita di cosa futura.

Nella fattispecie le tutele dell’acquirente sono assimilabili a quelle previste per la vendita immobiliare ordinaria. Si pensi agli obblighi che sorgono dal contratto di vendita descritti nell’articolo 1476 del Codice Civile.

Quando si tratta di un contratto di appalto

La fattispecie del contratto di appalto ricorre quando l’acquirente non si limita a comprare un bene già progettato e in corso di costruzione, ma commissiona direttamente la realizzazione dell’opera all’impresa, assumendo un ruolo attivo.

Questo accade, ad esempio:

Facciamo un esempio pratico:

Marco possiede un terreno edificabile. Contatta un’impresa e stipula un contratto per la realizzazione di una villetta secondo le proprie specifiche esigenze, con scelta dei materiali, delle tecniche costruttive e delle tempistiche. In questo caso si configura un contratto di appalto.

Per quanto concerne gli effetti giuridici che ne derivano si rileva che, in caso di appalto:

Cosa dice la giurisprudenza

Non sempre è facile distinguere tra compravendita e appalto, soprattutto quando i contratti sono redatti in modo ambiguo. Talvolta gli accordi, giusto per complicare le cose, possono avere natura mista.

La giurisprudenza ha elaborato dei criteri utili per qualificare correttamente il rapporto:

La Cassazione civile, Sez. II, con la sentenza n. 9734/2005 ha qualificato come compravendita e non come appalto il contratto con cui un’impresa vendeva un immobile da costruire su un terreno di sua proprietà, impegnandosi a consegnarlo chiavi in mano, senza intervento attivo dell’acquirente nella fase costruttiva.

Con la sentenza n. 23795/2012 sempre i Giudici Supremi hanno invece riconosciuto la natura di appalto a un contratto in cui l’acquirente aveva stipulato separatamente l’acquisto del terreno e l’affidamento della costruzione all’impresa, partecipando attivamente alla definizione del progetto.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 11656/2008, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla cessione di un fabbricato non ancora realizzato. Secondo i giudici, un contratto che preveda l’obbligo, in capo all’impresa proprietaria del terreno, di realizzare i lavori necessari, può configurarsi in due modi:

Attenzione alla forma contrattuale e ai rischi

Considerate le varie interpretazioni giurisprudenziali è bene chiarire che la forma del contratto per la vendita delle case è spesso rivelatrice della volontà delle parti. Tuttavia, è la sostanza a prevalere: non conta tanto come le parti denominano l’accordo (ad esempio, vendita o contratto d’appalto bensì come si configura il rapporto nella realtà.

Chi acquista un immobile in costruzione deve quindi prestare attenzione alla titolarità del terreno, al contenuto del contratto (trasferimento di proprietà o affidamento dell’opera nonché alla partecipazione nel processo costruttivo, cioè al ruolo assunto in quest’ultimo dal compraente.

Una errata qualificazione può comportare gravi conseguenze. Ad esempio, se si stipula un contratto che in realtà è un appalto, ma lo si tratta come una compravendita, si rischia di perdere le tutele previste dalla legge per quella certa tipologia contrattuale.

Da quanto evidenziato dunque, la corretta qualificazione è fondamentale per comprendere quali diritti, obblighi e tutele spettano alle parti. In caso di dubbio, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista per l’analisi del contratto e la verifica della sua reale natura.

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