Come si divide una casa in comproprietà?

Quando un bene appartiene a più persone ci sono diversi modi per chiedere la divisione della comproprietà: si può dividerlo in natura o procedere alla sua vendita. Ecco i dettagli

Pubblicato: 1 Luglio 2025 14:58

Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

La comproprietà di un bene immobile è una situazione molto frequente nella realtà italiana, soprattutto a seguito di eredità, donazioni o acquisti effettuati in comune tra coniugi, conviventi o familiari. Quando però uno o più comproprietari non desiderano più mantenere in comune il bene, si può procedere alla divisione. Ma come avviene la divisione di un bene immobile in comproprietà? Quali sono le modalità previste dalla legge per lo scioglimento della comunione? In questo articolo esamineremo in dettaglio le varie opzioni, i passaggi da seguire e le implicazioni pratiche e legali.

Che cos’è la comunione di un bene

Il diritto di proprietà su un immobile può spettare a una sola persona o a più persone. In quest’ultimo caso si dice che il bene spetta in comunione (o è in comproprietà) a più individui che hanno la titolarità sul medesimo bene. I diritti di proprietà che coesistono sul medesimo immobile hanno lo stesso contenuto.

Può tuttavia succedere, come meglio vedremo più avanti, che una o più persone, nel corso del tempo, perdano l’interesse a mantenere questo stato di cose e qualcuno pertanto faccia richiesta di divisione.

La comunione (o comproprietà) è una situazione che può verificarsi in un triplice ordine di casi:

Comproprietà e divisione dei beni immobili
🔗 Cos’è la comunione Proprietà condivisa tra più soggetti sullo stesso immobile
📊 Quote di proprietà Si presumono uguali salvo diverso accordo
Rappresentano la partecipazione ai vantaggi e oneri
⚙️ Tipi di comunione Volontaria
Incidentale (es. eredità)
Forzosa (es. condominio)
👥 Uso del bene Ogni comproprietario può usare il bene senza escludere gli altri
📋 Amministrazione Decisioni a maggioranza per gestione ordinaria
Atti dispositivi richiedono unanimità
⚖️ Scioglimento Può essere richiesto da un solo comproprietario in qualsiasi momento
🤝 Divisione consensuale Accordo tra le parti con atto notarile o scrittura privata
🏛️ Divisione giudiziale In assenza di accordo, si ricorre al giudice
Possibile anche vendita forzata o assegnazione a un solo proprietario con conguaglio
🏗️ Divisione in natura Frazionamento dell’immobile se tecnicamente possibile
🚫 Divieto di divisione Possibile patto di non divisione fino a 10 anni
Prorogabile con accordo
⛔ Eccezioni Divisione non ammessa se pregiudica la funzione del bene o in caso di comunione forzosa

Le quote sono sempre uguali?

La coesistenza, sullo stesso bene, dell’uguale diritto di più persone si realizza mediante l’ideale scomposizione della cosa in una pluralità di quote, in base al numero di partecipanti.

La quota è una frazione ideale, determinata aritmicamente; si può essere comproprietari per un mezzo, per un terzo e così via. In linea di principio le quote si presumono uguali, salvo che per legge o volontà delle parti sia stata stabilita una differenziazione.

Se più persone sono state istituite eredi per quote diseguali esse diventeranno comproprietarie del patrimonio del defunto secondo quote diseguali.

Se si acquista insieme ad altri un bene si presume invece che gli acquirenti posseggano il bene in quote uguali, salvo che abbiano stabilito diversamente.

La quota rappresenta la partecipazione di ciascuno alla comunione, ovvero la partecipazione secondo la quale ciascuno concorre nei vantaggi e negli oneri inerenti alla cosa comune.

Considerata invece nella sua materialità, la cosa comune appartiene per intero a tutti i partecipanti. Ciò sta a significare che tutti, in qualità di comproprietari, ne possono godere senza tuttavia avere la possibilità di separare fisicamente parti della cosa.

Come fruire di un bene in comproprietà

Per quanto concerne l’uso del bene comune, ciascun partecipante può fruirne in linea di principio separatamente, senza però impedirne il godimento da parte di ciascun altro partecipante.

Non sempre le caratteristiche del bene consentono l’uso simultaneo e separato.

Se siamo di fronte ad un appartamento e i comproprietari non intendono coabitarlo, potranno darlo in locazione e dividerne il ricavato in base alle quote a ciascuno spettanti.

L’amministrazione e la gestione dell’immobile spettano collettivamente ai partecipanti che deliberano a maggioranza di quote.

Anche per gli atti di disposizione della casa comune ci sono dei limiti. Mentre si può disporre della propria quota non si può disporre a proprio piacimento del bene nella sua interezza.

Per tali atti è richiesto infatti il consenso unanime di tutti i partecipanti. L’immobile non si può vendere o non si può dare in ipoteca se tutti non sono d’accordo.

Ecco perché lo stato di comunione è guardato con sfavore dalla legge a seguito degli ostacoli che ne conseguono alla circolazione e al mutamento della sua destinazione economica.

Modalità di scioglimento della comunione

A fronte dei vincoli legati alla comproprietà, qualora fossero molte le difficoltà gestionali per i soggetti partecipanti alla comunione, la legge prevede che ciascun titolare del diritto di proprietà possa, in qualunque momento, domandare al Giudice di pronunciare la divisione del bene in comproprietà.

Questo principio ha una grande rilevanza pratica: anche se gli altri non sono d’accordo, un solo comproprietario può avviare il procedimento di divisione, forzando gli altri ad affrontare la questione.

La divisione può avvenire in due modi:

Quando i comproprietari sono d’accordo sullo scioglimento della comunione, possono procedere con una divisione consensuale, che può avvenire con atto notarile.

Divisione giudiziale

Quando venga fatta richiesta di divisione giudiziale l’autorità giudiziaria può disporre una congrua dilazione (non superiore, comunque, ai 5 anni) ove ritenga che lo scioglimento della comunione nell’immediatezza possa pregiudicare gli interessi degli altri.

Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto nel caso in cui si tratti di un bene che, se diviso, cesserebbe di servire all’uso cui è destinato.

La divisione del bene si attua in natura se possibile, ossia trasformando le quote ideali in parti fisiche del bene.

Se l’immobile è divisibile fisicamente, può essere materialmente suddiviso in parti autonome e funzionalmente indipendenti. Ad esempio, una villetta su due piani può essere divisa in due unità abitative autonome.

In questo caso si procede:

Se il carattere del bene non consente la divisione fisica o la stessa non risulta agevole si dovrà scegliere tra le seguenti opzioni:

È quanto potrebbe succedere in caso di un appartamento in riferimento al quale non fosse fattibile, magari per le limitate dimensioni, addivenire ad una sua divisione materiale.

È possibile impedire la divisione di un bene?

È pur sempre valido un patto tra i comproprietari di restare in comunione ma esso non può eccedere la durata di 10 anni. È valido anche per coloro che dovessero acquistare il bene entro questo lasso di tempo.

Qualora sia previsto per un periodo superiore, questo si riduce comunque a 10 anni.

Se gravi circostanze lo richiedono l’autorità giudiziaria può comunque stabilire lo scioglimento della comunione prima del termine pattuito.

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