Con la circolare n. 9 del 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di adesione al Concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, aggiornando le istruzioni alla luce del recente decreto correttivo.
Il documento, che è lungo 77 pagine, si articola in due parti: la prima è dedicata all’illustrazione del Cpb, evidenziandone le novità normative; la seconda parte affronta questioni interpretative e operative emerse in fase di attuazione.
Indice
Scadenza prorogata
Una delle principali novità è la proroga del termine per aderire al Concordato preventivo biennale: i contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre 2025 per presentare la propria adesione o, eventualmente, per revocarla.
Modalità di adesione
L’adesione può avvenire attraverso due modalità:
- mediante la dichiarazione Redditi persone fisiche, come già avvenuto nella scorsa annualità;
- attraverso la trasmissione del modello Cpb, accompagnato dal solo frontespizio del modello Redditi 2025.
In entrambi i casi, è necessario utilizzare il canale telematico. Anche la revoca dell’adesione può essere trasmessa in via telematica entro la stessa scadenza del 30 settembre.
Soggetti ammessi ed esclusi
Possono aderire i contribuenti che nel 2024 hanno esercitato, in via prevalente, un’attività economica rientrante in uno dei settori per i quali risultano approvati gli Isa (Indici sintetici di affidabilità): agricoltura, manifatture, servizi, attività professionali e commercio.
Restano esclusi:
- i contribuenti in regime forfettario, che avevano potuto aderire in via sperimentale solo per un anno;
- coloro che hanno già aderito al primo biennio del Concordato biennale.
Cosa cambia per chi aderisce
L’adesione al Concordato non esclude del tutto la possibilità di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’attività di accertamento rimane aperta in caso di decadenza, secondo quanto previsto dall’art. 22 del decreto istitutivo della misura.
Diversamente, per i soggetti che non aderiscono al Concordato, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza preannunciano un’intensificazione dei controlli, grazie a una maggiore capacità operativa e grazie ad una pianificazione mirata.
Il decreto correttivo introduce poi un tetto massimo all’incremento del reddito concordato, differenziato in base al livello di affidabilità fiscale:
- +10% per affidabilità pari a 10;
- +15% per affidabilità tra 9 e 9,99;
- +25% per affidabilità tra 8 e 8,99.
- per i livelli di affidabilità inferiori a 8, invece, non si applica alcun limite all’aumento.
Flat tax sui maggiori redditi da concordato
È previsto anche un tetto alla flat tax applicabile sui redditi superiori rispetto a quelli dichiarati l’anno precedente. La tassazione si applica solo sulla differenza che eccede gli 85.000 euro tra il reddito concordato e quello effettivo:
- 43% per i soggetti Irpef (aliquota massima prevista dal Tuir);
- 24% per i soggetti Ires.
Nuove cause di esclusione e cessazione dal Concordato
Viene introdotta una novità rilevante per i professionisti associati o partecipanti a società tra professionisti (Stp) e società tra avvocati. In questi casi:
- il professionista non può aderire individualmente se l’associazione o la società di appartenenza non aderisce anch’essa;
- viceversa, la società non può aderire se tutti i soci o associati non aderiscono singolarmente.
Domande e risposte
La seconda parte della circolare dell’Agenzia delle Entrate è stata redatta in formato “domande e risposte”. Per scaricare il documento occorre seguire questo percorso:
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