Più tempo per inviare il Modello 770 semplificato. Le aziende con meno di cinque dipendenti potranno trasmettere fino al prossimo 30 settembre 2025 i dati aggiuntivi relativi alle ritenute e alle trattenute che hanno effettuato da inizio anno fino al mese di agosto. Una decisione che, sostanzialmente, riapre le porte alle aziende che non avevano ancora utilizzato questo strumento, dato che la scadenza originaria era stata fissata allo scorso 30 aprile.
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Modello 770 semplificato c’è ancora tempo
L’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento n. 241540 del 3 giugno 2025, ha portato al 30 settembre 2025 la deadline entro la quale i sostituti d’imposta devono trasmettere i dati delle ritenute di gennaio e febbraio 2025. A ciò andranno poi allegate anche quelle del periodo compreso tra marzo e agosto 2025.
Proprio a partire da quest’anno è stata introdotta la modalità semplificata, attraverso la quale i sostituti d’imposta possono trasmettere la dichiarazione annuale: il Modello 770 semplificato. A prevederlo è stato l’articolo 16 del Dlgs n. 1/2024, anche noto come Decreto Adempimenti. In questa prima fase, hanno la possibilità di optare per la nuova modalità semplificata le aziende che:
- corrispondono esclusivamente dei redditi da lavoro dipendente o assimilati;
- devono versare le ritenute e le trattenute alla fonte;
- che utilizzano il Modello F24 per i relativi versamenti;
- al 31 dicembre 2024 avevano meno di cinque dipendenti.
Volendo semplificare al massimo, la nuova procedura prevede che i sostituti d’imposta possano assolvere all’obbligo annuale di presentare il Modello 770 tradizionale con una dichiarazione semplificata, al cui interno devono essere contenuti i dati delle ritenute che sono state effettuate nel corso dell’anno e gli eventuali importi che devono essere utilizzati in compensazione perché sono a credito.
Le regole per la trasmissione della documentazione sono state definite attraverso il provvedimento n. 25978/2025 dello scorso 31 gennaio. In questa occasione l’Agenzia delle Entrate ha definito tempi e modalità attraverso le quali dovessero essere inviati i dati, in modo da aggiornare il software e le procedure da adottare. L’AdE ha disposto che i destinatari della nuova procedura sperimentale potessero effettuare i versamenti utilizzando un Modello F24 rispettando le scadenze ordinarie, mentre i dati aggiuntivi dovevano essere trasmessi entro il 30 aprile 2025.
Il nuovo provvedimento ha spostato il termine al 30 settembre. Ma non solo: come abbiamo visto in precedenza, ha anche esteso il periodo di riferimento dei dati da trasmettere.
Verso l’addio del Modello 770
Quella che si sta aprendo nel 2025 è una fase completamente nuova per quanto riguarda il Modello 770. Il Decreto Adempimenti, in buona sostanza, ha introdotto una serie di novità che sono volte principalmente alla semplificazione e alla razionalizzazione delle norme che ruotano intorno agli adempimenti tributari. Una di queste prevede il graduale abbandono del Modello 770.
Ma la comunicazione semplificata dei dati come funzionerà? È possibile espletare tutta l’operazione utilizzando un semplice Modello F24? Iniziamo con il ricordare che i sostituti d’imposta sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:
- a quanto ammontano le ritenute e le trattenute che sono state operate. Devono anche essere comunicati il periodo di riferimento è il nuovo codice tributo;
- per le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale, deve essere indicato il comune e la regione a cui si riferiscono.
Nel momento in cui il sostituto d’imposta effettua un versamento utilizzando il Modello F24, l’azienda deve indicare al suo interno:
- a quanto ammontano le ritenute e le trattenute che sono state versate. Deve essere indicato il codice tributo e il periodo di riferimento;
- a quanto ammontano gli eventuali interessi che sono stati versati con le ritenute e le trattenute, nel caso in cui sia stato effettuato il ravvedimento operoso;
- gli eventuali crediti che sono stati maturati in qualità di sostituto d’imposta e che sono stati utilizzati in compensazione. Deve essere indicato, anche in questo caso, il periodo di riferimento ed il relativo codice tributo. Nel caso in cui la normativa attualmente in vigore lo dovesse permettere, i crediti possono essere utilizzati attraverso un secondo Modello F24 per effettuare dei versamenti diversi rispetto alle ritenute e alle trattenute che devono essere operate;
- devono essere indicati eventuali importi a debito da versare o importi a credito che devono essere compensati, comprese le sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso;
- le coordinate bancarie o postali di un prestatore di servizi di pagamento che sia convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale sia autorizzato ad addebitare il saldo positivo che scaturisce dal Modello F24.
Chi è esonerato dalla presentazione
Ricordiamo che non sono tenuti a presentare il Modello 770 i seguenti enti:
- le amministrazioni dello Stato, nelle quali sono comprese anche quelle che hanno un ordinamento autonomo. Anche se operano delle ritenute ai sensi dell’articolo 29 del Dpr n. 600/73, sono escluse dall’obbligo le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica;
- i contribuenti privati, anche quando sono proprietari di un immobile, di un isolato o in regime condominiale. Tra i casi di esonero ci sono, solo per fare un esempio, i compensi che vengono erogati ai portieri;
- le famiglie che agiscono come datore di lavoro privato. In questo caso l’esonero riguarda i compensi che vengono erogati ai collaboratori familiari, agli autisti e ai giardinieri che vengono assunti al di fuori di una qualsiasi attività professionale o imprenditoriale;
- quanti provvedono ad erogare esclusivamente delle indennità e dei rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto che li sta percependo. I titolari di partita Iva che abbiano adottato il regime forfettario, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, non dovendo operare le ritenute alla fonte.