Novità fronte sussidi. La legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche rilevanti all’accesso alla NASpI, l’indennità di disoccupazione, per chi ha presentato dimissioni volontarie o ha risolto consensualmente un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Come chiarito dalla circolare Inps n. 98/2025, queste novità si applicano esclusivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025.
Nuovo requisito delle tredici settimane
La modifica interessa in particolare l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Da gennaio 2025, per poter accedere alla NASpI, il lavoratore che ha interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti una successiva cessazione involontaria deve aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nel periodo compreso tra i due eventi. Questo requisito si applica solo nei casi in cui la cessazione iniziale sia avvenuta per dimissioni o risoluzione consensuale.
Sono esclusi da questa nuova regola:
- le dimissioni per giusta causa;
- le dimissioni durante i periodi tutelati di maternità o paternità;
- le risoluzioni consensuali previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
La cessazione volontaria deve riguardare obbligatoriamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La successiva cessazione involontaria che dà diritto alla NASpI può riferirsi sia a un contratto a tempo indeterminato che a uno a tempo determinato.
I contributi utili per il calcolo delle settimane
Ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane, sono considerate valide:
- le settimane di contribuzione versate con contratto di lavoro subordinato, inclusa la quota destinata alla NASpI;
- le settimane figurative per maternità obbligatoria, a condizione che all’inizio dell’astensione risultasse versata o dovuta contribuzione;
- i periodi di congedo parentale, se indennizzati e fruiti durante un rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro prestati all’estero in Paesi UE o convenzionati, se soggetti a totalizzazione;
- i giorni di astensione per malattia dei figli fino a otto anni, entro il limite di cinque giorni lavorativi l’anno.
Anche i periodi di contribuzione maturati nel settore agricolo sono cumulabili. Come precisato dalla circolare Inps, “qualora nel periodo di osservazione siano presenti settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane”.
La modifica riguarda solo l’accesso, non il calcolo dell’indennità
L’Inps specifica che la novità normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2025 interviene solo sui requisiti per l’accesso alla NASpI in presenza di una cessazione volontaria precedente. Non cambia nulla per quanto riguarda la durata e l’importo dell’indennità. Il calcolo resta regolato dalle disposizioni precedenti.
La modifica punta a regolare l’accesso alla NASpI per chi si dimette volontariamente, richiedendo una contribuzione minima successiva prima di poter ottenere l’indennità in caso di nuova disoccupazione involontaria.