Con le vacanze estive da saldare, la stragrande maggioranza dei lavoratori che hanno il diritto a questa storica prerogativa iniziano a chiedersi quando arriverà la quattordicesima. Si tratta di una mensilità aggiuntiva che può rappresentare un supporto economico importante, soprattutto in vista delle ferie. Non tutti ne hanno diritto e le date di erogazione possono variare in base al contratto collettivo applicato, all’azienda in cui si lavora e agli accordi individuali.
Quando arriva la quattordicesima
La quattordicesima mensilità non ha una data di pagamento uniforme per tutti i lavoratori, dipende dal settore di appartenenza e dal contratto nazionale sottoscritto. In generale, per i lavoratori del settore privato, la quattordicesima viene pagata tra la metà di giugno e i primi giorni di luglio. Le aziende tendono a corrispondere la somma prima della partenza per le ferie estive, come stabilito nei vari contratti collettivi nazionali.
Nel settore pubblico, la situazione può variare ulteriormente: non tutti i dipendenti percepiscono la quattordicesima mensilità, e per quelli che la ricevono, le tempistiche sono spesso regolate da specifici accordi di comparto. Anche i pensionati possono avere diritto alla quattordicesima, con accredito generalmente previsto a luglio.
A chi spetta la quattordicesima
La quattordicesima matura solo in determinati casi, legati alla natura del rapporto di lavoro e alla presenza effettiva in servizio durante l’anno. Hanno diritto a riceverla i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e determinato o indeterminato, ma anche i part-time, con un importo proporzionato all’orario di lavoro.
La mensilità aggiuntiva si matura nei seguenti casi:
- durante il congedo di maternità o paternità;
- in caso di malattia a carico del datore di lavoro;
- durante un infortunio, entro i tempi previsti dal contratto;
- nel periodo di ferie;
- durante festività e permessi riconosciuti;
- in occasione del congedo matrimoniale;
- durante il riposo giornaliero per allattamento.
La quattordicesima, invece, non matura nei seguenti casi:
- durante il congedo parentale;
- per il lavoro straordinario o notturno;
- in caso di scioperi o permessi non retribuiti;
- durante il servizio di leva;
- nel periodo in cui si percepiscono assegni al nucleo familiare;
- durante le aspettative non retribuite;
- per malattie o infortuni che superano i limiti temporali stabiliti dal contratto.
Per i lavoratori con contratto part-time, la quattordicesima viene calcolata in proporzione alle ore effettivamente lavorate. Non è quindi escluso il diritto alla mensilità aggiuntiva, ma l’importo sarà adeguato alla percentuale di part-time prevista dal contratto individuale.
In definitiva è importante verificare il proprio contratto collettivo nazionale per conoscere nel dettaglio le condizioni di maturazione e pagamento della quattordicesima. L’importo e la data di erogazione possono infatti variare significativamente da un settore all’altro.
Come si calcola la quattordicesima
Il calcolo della quattordicesima si attua considerando il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. L’importo varia in base al CCNL di riferimento ed in genere è uguale alla retribuzione lorda del mese in cui viene erogata ed è al 100% solo se il lavoro è avvenuto durante tutto il periodo di riferimento.